Cybersecurity & Privacy

Gdpr e-commerce checklist: cose da verificare per il tuo e-shop

Scritto da Paolo Monini | Jun 23, 2021 10:00:00 PM

Avviare, sviluppare e consolidare un e-commerce: sono questi gli step che ogni imprenditore digitale deve realizzare, quando decide di investire nel commercio online per vendere i propri prodotti e servizi.

È evidente che ciò comporta una serie di attività sia di carattere giuridico (perché è necessario adeguare l’e-shop alle norme che lo regolano), sia di carattere strategico imprenditoriale (come ad esempio, marketing, analisi di mercato, capacità di superare la concorrenza).

Dal primo punto di vista, il negozio online deve essere in linea con quanto è richiesto soprattutto dal regolamento europeo in materia di privacy (il Gdpr): la mole di dati che viene raccolta attraverso le operazioni commerciali (anche semplicemente per la necessità di dare esecuzione ad un contratto) deve essere tutelata. Non solo: le norme da rispettare sono anche quelle di carattere burocratico amministrativo per avviare un e-shop.

Dal secondo punto di vista, esistono delle regole di buon comportamento che un abile imprenditore deve mettere in campo, per rendere efficace la propria azione commerciale.

Una buona pratica è proprio quella di rispettare una sorta di checklist, una lista di controllo per verificare la presenza di tutti questi elementi in sede di avvio, ma anche per il decollo e la continuità del proprio e-commerce.

 

Il Gdpr e-commerce: checklist per la tutela della privacy

L’e-commerce comporta l’acquisizione di informazioni relative al consumatore-cliente che vengono sottoposte ad un regime giuridico speciale, di protezione, rappresentato dal Gdpr.

Quasi tutti gli e-shop implementano sistemi di e-mail marketing per l’invio di offerte commerciali e sistemi di profilazione per studiare le preferenze e le scelte di acquisto dei propri clienti, con l’obiettivo di aumentare le proprie capacità di vendita ed elaborare offerte mirate.

In base al regolamento, ogni proprietario del sito è responsabile per il trattamento dei dati e deve garantirne, nel miglior modo possibile, la sicurezza (principio di responsabilizzazione) e di dimostrarlo all’ente di controllo.

Si può dunque elaborare la checklist delle cose da fare per adeguare il proprio e-shop al Gdpr ed evitare sanzioni. Ecco una lista di controllo a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo:

  • monitorare i servizi presenti sul sito che memorizzano i dati personali degli utenti;
  • verificare quali dati sono stati conservati e confrontarli con quelli previsti e protetti dal Gdpr;
  • tracciare e conservare il consenso fornito dagli utenti che visitano il sito o comunicano dati (ad esempio quando si utilizzano i cookie);
  • pubblicare e aggiornare la privacy policy, che informa gli utenti circa il trattamento dei loro dati personali;
  • avvalersi di un linguaggio chiaro per spiegare le finalità del trattamento dei dati e fornire informazioni esaustive sul titolare del trattamento, rendendo noti i contatti a cui richiedere la modifica o la cancellazione dei dati stessi;
  • spiegare su quale base vengono forniti i dati, per quanto tempo saranno conservati e quali criteri saranno osservati.    

 

Collegato a quanto spiegato sin qui, nell’ambito della privacy nell’e-commerce, c’è poi l’aspetto relativo ai diritti che ha il cliente-consumatore, come previsti dal Gdpr:

  • il diritto alla cancellazione dei dati personali in qualunque momento (allo stesso modo in cui si dà il proprio consenso, c’è la possibilità di ritirarlo);
  • il diritto ad essere informato sul trattamento dei dati;
  • i diritti dell’interessato all’accesso, alla rettifica, all’oblio.

 

Marketing, e-commerce e Gdpr

Passando al secondo aspetto accennato in premessa, la strategia è decisiva per sviluppare e rendere altamente competitivo il proprio e-commerce. Marketing e profilazione sono gli elementi cardine per un’efficace azione dell’impresa digitale, che si muovono proprio attraverso l’acquisizione e l’analisi dei dati personali.

Anche in questo caso, esiste una serie di buoni comportamenti a cui l’imprenditore digitale deve attenersi.

Chi gestisce un e-shop cercherà di sfruttare al massimo le potenzialità che offrono gli strumenti di marketing digitale per invogliare l’utente ad entrare nel sito web, scegliere i prodotti e concludere l’acquisto.

E, una volta che l’acquisto è completato, ci sarà interesse a restare in contatto con il cliente affinchè torni a comprare altri prodotti. Per fare questo, si devono trattare dati personali.

Come detto, è doveroso prima di tutto fornire all’utente l’informativa, in merito al trattamento dei dati personali (privacy policy), qualora i dati siano raccolti presso l’interessato e lo riguardino.

Però, le informazioni potranno essere utilizzate per finalità di marketing solo se si ottiene il consenso esplicito dell’interessato stesso.

L’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati deve essere resa anche per quanto riguarda la profilazione (ovvero la creazione di un profilo dell’utente, attraverso l’acquisizione e l’analisi di dati personali, ad esempio situazione economica, salute, preferenze, interessi, comportamenti, come previsto dall’articolo 4, punto 4, del Gdpr) e i cookie (file di testo che vengono inviati da un sito web all’utente in modo da poterlo “riconoscere” anche nel corso di accessi successivi).

Anche in questo ultimo caso, il regolamento europeo impone come scriminante la volontà dell’interessato, ovvero il suo consenso al trattamento dati.

 

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